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Rendiconto ETS aggregato: verifiche operative del revisore entro 60.000 €

admin7 min di lettura
Rendiconto per cassa ETS con ricevute, estratti conto e verbale di controllo.

Il decreto 18 febbraio 2026 adotta il Modello E per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli enti del Terzo settore con entrate non superiori a 60.000 €. Le disposizioni operano dalla redazione del bilancio dell’esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del decreto.

Per il revisore e per l’organo di controllo, la questione non è soltanto se il prospetto sia formalmente corretto. Occorre stabilire se l’ETS può adottarlo e se le macro-voci aggregate restino sostenute da flussi, documenti e assetti amministrativi ricostruibili.

Il Modello E opera entro 60.000 euro

Il decreto 18 febbraio 2026 adotta il Modello E, destinato al rendiconto per cassa in forma aggregata degli enti del Terzo settore. Il provvedimento si rivolge agli ETS, con o senza personalità giuridica, le cui entrate non superano 60.000 €.

La soglia non configura un requisito riferito a una particolare qualifica dell’ente né all’esistenza di un organo di controllo. Essa delimita il perimetro nel quale il rendiconto per cassa può esporre entrate e uscite secondo il Modello E. Il revisore o l’organo di controllo deve quindi partire dall’inquadramento dell’ente e dalla verifica quantitativa, prima di esaminare la forma del documento.

Le disposizioni si applicano dalla redazione del bilancio dell’esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del decreto. Non è sufficiente rilevare che il rendiconto sia stato predisposto dopo la pubblicazione: occorre individuare l’esercizio cui il documento si riferisce. Questo passaggio evita di estendere il modello a un periodo non interessato dalla nuova disciplina o, al contrario, di ometterne l’impiego quando è richiesto.

La verifica iniziale dovrebbe lasciare una traccia nella documentazione dell’incarico. Il fascicolo dovrebbe collegare il dato delle entrate dell’ETS, l’esercizio oggetto di rendicontazione e il modello effettivamente utilizzato. Solo dopo tale riscontro diventa possibile valutare con coerenza la classificazione delle poste e le procedure amministrative che sostengono il rendiconto.

La soglia decide l’accesso al rendiconto

Il decreto individua il limite attraverso i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate dell’ETS, che non devono superare 60.000 €. La formulazione impone di riferire l’analisi ai flussi indicati dalla disciplina dell’ente, senza sostituire automaticamente la verifica con un dato parziale estratto dalla contabilità.

La soglia decide l’accesso alla forma aggregata del rendiconto, non il grado di approfondimento delle verifiche. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore consente infatti al rendiconto per cassa di indicare entrate e uscite in forma aggregata entro quel limite. La facoltà riguarda l’esposizione del documento, mentre le operazioni che compongono le macro-voci restano rilevanti per chi esercita il controllo.

Il controllo preliminare dovrebbe seguire una sequenza ordinata:

  • ricostruire i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate rilevanti ai fini della soglia;
  • individuare l’esercizio finanziario cui applicare le nuove disposizioni;
  • confrontare la situazione dell’ente con il modello di rendiconto adottato.

Il riscontro va svolto prima dell’esame analitico delle voci. Un Modello E correttamente compilato non sana l’assenza del presupposto quantitativo; allo stesso modo, il superamento della soglia non può essere trattato come una semplice irregolarità espositiva. Per l’organo di controllo, la conclusione sul regime applicabile deve precedere le osservazioni sul documento presentato.

L’aggregazione non sostituisce le evidenze

L’aggregazione autorizzata dal Modello E riguarda le entrate e le uscite esposte nel rendiconto per cassa. Non trasforma le operazioni sottostanti in dati indistinti né riduce l’esigenza di poter ricostruire i flussi che hanno formato ciascuna macro-voce.

Il revisore dovrebbe perciò distinguere il piano della rappresentazione dal piano probativo. Nel primo, verifica che l’esposizione rispetti le macro-voci previste dal modello; nel secondo, acquisisce riscontri sulle movimentazioni di cassa e sui documenti giustificativi, valutandone la riconducibilità alla classificazione adottata. La forma aggregata è dunque una modalità di sintesi, non un criterio di esonero dalla documentazione.

Un rendiconto che presenti poche macro-voci può apparire ordinato e completo, ma richiede comunque verifiche sulle operazioni comprese in tali aggregati. Se una voce di entrata o di uscita non è sostenuta da evidenze disponibili o è ricondotta a una macro-voce non coerente, il problema non è risolto dalla correttezza formale del prospetto.

Il collegamento fra flussi e documenti assume rilievo anche per la vigilanza sulla corretta amministrazione, attribuita all’organo di controllo dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore. In presenza di dati incompleti, una richiesta mirata dei flussi al collegio sindacale dovrebbe indicare le operazioni da chiarire, i giustificativi necessari e l’effetto possibile sulla classificazione. Il verbale potrà così riflettere rilievi verificabili, anziché limitarsi alla lettura delle somme aggregate.

Il controllo resta distinto dal modello

Il decreto disciplina il modello di rendiconto per cassa; non ridefinisce i compiti dell’organo di controllo né le responsabilità connesse all’incarico. Il controllo deve quindi restare ancorato alla legge, allo statuto e alla concreta organizzazione dell’ETS, senza confondere il formato semplificato del documento con una semplificazione della vigilanza.

L’articolo 30 del Codice del Terzo settore attribuisce all’organo di controllo la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza nonché sul concreto funzionamento degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile. Per un ETS che utilizza il Modello E, ciò richiede di verificare se le procedure consentano di raccogliere, conservare e ricostruire i dati confluiti nelle voci aggregate.

Il punto è decisivo quando il rendiconto trae origine da registrazioni essenziali o da una gestione amministrativa concentrata in pochi soggetti. L’organo non valuta soltanto il totale esposto, ma anche se l’assetto permette di individuare l’operazione, il relativo documento e la sua collocazione nel rendiconto. Un prospetto corretto in apparenza può non offrire una base sufficiente se la ricostruzione non è praticabile.

Nei casi indicati dall’articolo 30, l’organo di controllo esercita il controllo contabile se non è nominato un revisore legale o se un suo componente è iscritto nel Registro. La verifica della posizione professionale resta quindi pertinente: la verifica dell’iscrizione nel Registro dei revisori legali dovrebbe essere documentata in rapporto alla configurazione dell’incarico. L’analisi delle fonti informative può inoltre richiedere indagini oltre la direzione sulle parti correlate, quando le circostanze dell’incarico lo rendono necessario.

Le verifiche prima del verbale dell’organo

Prima del verbale, il revisore o l’organo di controllo dovrebbe ricomporre le verifiche in un percorso coerente con il regime dell’ETS. Il decreto rende applicabile il Modello E agli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 € e ne collega l’operatività al bilancio dell’esercizio in corso alla pubblicazione. Il primo controllo riguarda quindi presupposto quantitativo e periodo di prima applicazione.

La documentazione dell’incarico dovrebbe mostrare almeno i seguenti riscontri:

  • l’ammissibilità dell’ente alla soglia e l’esercizio al quale applicare il Modello E;
  • l’uso del rendiconto per cassa in forma aggregata e la riconducibilità delle operazioni alle relative macro-voci;
  • la disponibilità di movimentazioni e documenti giustificativi idonei a sostenere le somme esposte;
  • l’adeguatezza e il concreto funzionamento degli assetti amministrativi e contabili per ricostruire le operazioni.

Il verbale deve dare conto di verifiche proporzionate al rendiconto adottato, ma complete rispetto ai compiti di vigilanza dell’organo. L’articolo 30 collega tali compiti anche alla corretta amministrazione e agli assetti dell’ente. Una formula standard, scollegata dalle evidenze acquisite, non consente di distinguere un’aggregazione legittima da una carenza organizzativa.

Se emergono mancanze, il rilievo dovrebbe identificare il flusso non ricostruibile, il documento assente oppure l’assetto che non ha funzionato. Questa impostazione consente di collegare il giudizio sul rendiconto alle cause amministrative rilevate e alle iniziative richieste all’ente.

Il Modello E consente una rappresentazione aggregata entro la soglia prevista, ma non modifica il dovere di controllare presupposti, flussi e assetti dell’ETS. Il revisore e l’organo di controllo dovrebbero documentare prima l’ammissibilità al modello, poi la ricostruibilità delle voci e infine le conclusioni riportate nel verbale.

Fonti

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