Con l’avvio del nuovo triennio formativo 2026-2028, per i revisori legali torna centrale la corretta pianificazione dell’aggiornamento professionale. L’obbligo formativo non si esaurisce, infatti, nel raggiungimento del monte crediti complessivo previsto per il triennio, ma richiede una verifica puntuale anno per anno, sia sotto il profilo quantitativo sia con riferimento alle materie oggetto della formazione.
Il revisore iscritto al Registro deve maturare 20 crediti formativi ogni anno, per un totale di 60 crediti nel triennio. Un aspetto particolarmente importante è che i crediti maturati in eccedenza in un anno non possono essere utilizzati per compensare un eventuale deficit nell’anno successivo: la formazione deve quindi essere programmata con continuità, evitando di concentrare gli adempimenti alla fine del periodo formativo.
Almeno 10 crediti all’anno nelle materie caratterizzanti
All’interno dei 20 crediti annuali, almeno 10 devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale, individuate nel gruppo A del programma annuale di aggiornamento professionale.
I restanti crediti possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale, appartenenti ai gruppi B e C, oppure nelle materie del gruppo D, relative all’attestazione della sostenibilità. Per il revisore che svolge anche attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo annuale sale invece a 25 crediti, con almeno 10 crediti nelle materie di revisione e almeno 10 nelle materie caratterizzanti la sostenibilità.
La distinzione tra le diverse aree formative assume quindi un rilievo operativo: non è sufficiente verificare il numero complessivo dei crediti presenti nella propria posizione, ma occorre controllarne anche la corretta composizione.
Per il professionista diventa pertanto opportuno monitorare periodicamente non solo il totale dei crediti conseguiti, ma anche quanti siano riconducibili al gruppo A e, quando rilevante, al gruppo D.
Non tutti i corsi producono automaticamente nuovi crediti
Un altro elemento da considerare nella programmazione riguarda la partecipazione ripetuta ai corsi. La frequenza dello stesso corso non consente di ottenere ulteriori crediti nel corso del medesimo triennio.
È invece possibile conseguire nuovi crediti frequentando corsi relativi alla stessa materia quando siano erogati da enti formatori diversi o attraverso canali formativi differenti e presentino contenuti diversi.
La scelta della formazione deve quindi essere effettuata verificando preventivamente non soltanto l’argomento del corso, ma anche il relativo riconoscimento ai fini della formazione dei revisori e l’eventuale presenza di limiti al numero di crediti conseguibili.
La formazione deve essere effettivamente fruita durante l’iscrizione
I crediti formativi sono validi quando i relativi corsi sono stati fruiti nel periodo di effettiva iscrizione al Registro oppure durante un eventuale periodo di sospensione. Non sono invece riconosciuti i crediti maturati prima dell’iscrizione o durante un periodo di cancellazione dal Registro, anche nel caso di una successiva nuova iscrizione.
Anche questo profilo merita di essere considerato nella gestione della posizione formativa, soprattutto per i professionisti che si trovino in fase di iscrizione, cancellazione o reiscrizione al Registro.
Il punto delicato: la trasmissione dei crediti
Per chi partecipa a corsi organizzati da enti accreditati, un passaggio fondamentale riguarda la comunicazione dei crediti al Ministero.
La trasmissione non è effettuata direttamente dal revisore, ma dall’ente formatore, che deve comunicare i crediti maturati dai partecipanti almeno con cadenza trimestrale e, comunque, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il revisore non può sostituirsi all’ente inviando autonomamente al Ministero l’attestazione di partecipazione al corso.
Ne deriva una conseguenza pratica importante: l’attestato di partecipazione non è, da solo, sufficiente a garantire l’aggiornamento della posizione formativa. In caso di mancata o inesatta registrazione, il revisore dovrà verificare la situazione con l’ente organizzatore e sollecitare, ove necessario, la corretta trasmissione dei crediti.
Lo stesso principio opera per la formazione riconosciuta attraverso gli Albi professionali, per la quale la trasmissione dei crediti al Ministero è effettuata direttamente dall’Albo. È inoltre previsto che i crediti siano associati al corrispondente codice materia del programma formativo ministeriale, elemento necessario ai fini del loro riconoscimento.
Nessuna esenzione collegata alla posizione professionale
L’obbligo formativo riguarda tutti gli iscritti al Registro in ragione della loro iscrizione. Non rilevano, ai fini dell’esonero, l’eventuale assenza di incarichi, la sezione A o B del Registro, l’età anagrafica o quella di iscrizione: la disciplina non prevede deroghe, esenzioni o esoneri collegati a tali condizioni.
Per chi viene iscritto nel Registro nel corso dell’anno, l’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale. Diversamente, in caso di cancellazione volontaria, l’obbligo formativo viene meno a decorrere dall’anno in cui viene presentata la relativa istanza.
Formazione e rischio sanzionatorio
La formazione continua rappresenta un vero e proprio obbligo professionale. Il suo mancato assolvimento costituisce una fattispecie sanzionabile ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 39/2010, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina sanzionatoria.
La verifica dell’assolvimento viene effettuata dal Ministero con riferimento alla posizione dei singoli iscritti, a partire dalla scadenza prevista per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno del triennio.
Per il revisore, il nuovo triennio dovrebbe quindi essere affrontato con una logica di pianificazione preventiva. La corretta gestione dell’obbligo passa dalla definizione del proprio percorso formativo, dal controllo della quota minima di crediti nelle materie caratterizzanti, dalla verifica dei limiti applicabili ai singoli corsi e, soprattutto, dal monitoraggio della corretta registrazione dei crediti.
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