Per gli esercizi iniziati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, il regolamento delegato (UE) 2026/1563 richiede all’impresa di indicare chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità la versione ESRS applicata. Il regolamento è pubblicato alla data del 7 ottobre 2026 ed entra in vigore il 10 novembre 2026.
La questione operativa riguarda il collegamento tra la formula esposta nella dichiarazione, il quadro effettivamente utilizzato per predisporre l’informativa e l’oggetto identificato nella relazione di attestazione. Per il revisore, un riferimento non preciso può rendere più difficile dimostrare la coerenza del perimetro verificato.
La versione ESRS va indicata chiaramente
Per gli esercizi iniziati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, il regolamento delegato (UE) 2026/1563 impone di indicare chiaramente nella dichiarazione sulla sostenibilità la versione ESRS applicata. La prescrizione non richiede soltanto un rinvio generico agli ESRS, ma rende necessaria un’identificazione espressa del set utilizzato dall’impresa.
Il dato da esporre è la versione effettivamente adottata nella predisposizione dell’informativa. Un richiamo al regolamento delegato (UE) 2023/2772, isolato dalle successive modifiche, può non rendere identificabile quale quadro sia stato concretamente seguito.
La chiarezza richiesta opera nella dichiarazione sulla sostenibilità e non può essere sostituita dalla sola ricostruzione cronologica delle fonti applicabili. L’impresa deve consentire al lettore di individuare, dal documento stesso, la versione ESRS adottata per quell’esercizio.
Ciò incide anche sul lavoro di attestazione. Il revisore deve poter collegare l’indicazione resa pubblica al perimetro dell’informativa sottoposta a verifica, senza desumere la scelta da carte interne non riflesse nella dichiarazione.
La verifica dovrebbe quindi iniziare dal punto della dichiarazione nel quale è identificata la versione applicata. Se quel punto manca o resta ambiguo, l’allineamento tra informativa predisposta e oggetto dell’attestazione non è immediatamente dimostrabile.
Il riferimento normativo non basta da solo
Il riferimento al regolamento delegato (UE) 2023/2772 non esaurisce l’identificazione del quadro di rendicontazione. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/1416 e, successivamente, dal regolamento delegato (UE) 2026/1563.
Il regolamento (UE) 2025/1416 modifica l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 e si applica agli esercizi finanziari iniziati dal 1° gennaio 2025. Esso costituisce inoltre il riferimento della versione precedente richiamata dal regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2026/1563.
Ne deriva una distinzione pratica. La sequenza dei provvedimenti descrive l’evoluzione delle regole, mentre la versione dichiarata individua il quadro concretamente impiegato dall’impresa per l’informativa di sostenibilità.
La fonte originaria e la versione applicata non sono formule equivalenti. La prima può essere utile per ricostruire la base normativa; la seconda deve rendere riconoscibile il set di ESRS adottato nell’esercizio considerato.
La società dovrebbe perciò separare nella propria documentazione il riferimento ai regolamenti che hanno modificato gli ESRS dall’indicazione della versione utilizzata nella dichiarazione. Questa separazione riduce il rischio che una citazione formalmente corretta risulti, tuttavia, insufficiente a identificare il quadro applicato.
Per il revisore, la distinzione orienta il riscontro documentale: non basta verificare l’esistenza di riferimenti normativi, ma occorre accertare che essi esprimano una scelta coerente e identificabile.
La scelta deve coincidere con l’informativa predisposta
L’indicazione della versione ESRS nella dichiarazione deve corrispondere al quadro effettivamente utilizzato per predisporre l’informativa. Il regolamento (UE) 2026/1563 collega espressamente l’obbligo di indicazione alla versione applicata dall’impresa.
La formulazione resa pubblica non è quindi una nota editoriale separata dal processo di rendicontazione. Essa identifica il riferimento con il quale devono risultare coerenti le scelte di predisposizione, le carte di supporto e la dichiarazione sulla sostenibilità.
Quando l’impresa ricorre al regime transitorio richiamato dal regolamento (UE) 2026/1563, la documentazione deve permettere di ricondurre tale scelta alla versione precedente individuata dal regolamento (UE) 2025/1416. Il collegamento dovrebbe essere ricostruibile senza trasformare la dichiarazione in una semplice elencazione di fonti.
Il controllo riguarda pertanto la coerenza, non solo la presenza di una formula. Una versione indicata nel documento ma non corrispondente a quella assunta nel processo di predisposizione non identifica correttamente l’informativa sottoposta ad attestazione.
Il revisore dovrebbe confrontare l’indicazione nella dichiarazione con la documentazione che supporta l’informativa e con l’eventuale scelta connessa al regime transitorio. La verifica dovrebbe evidenziare eventuali disallineamenti tra il quadro dichiarato e quello risultante dalle evidenze disponibili.
In questo modo, l’identificazione della versione diventa un elemento del perimetro della verifica e non un dato accessorio collocato al margine della rendicontazione.
L’attestazione identifica anche il quadro applicato
Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 richiede che la relazione di attestazione contenga un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione. La relazione identifica anche la data, il periodo di riferimento e il quadro normativo applicato.
L’indicazione della versione ESRS resa dall’impresa nella dichiarazione entra quindi nell’insieme degli elementi con cui il revisore definisce l’oggetto della propria attività. Non è necessario sovrapporre la dichiarazione e la relazione, ma i due documenti devono identificare un quadro di rendicontazione coerente.
La relazione di attestazione non dovrebbe richiamare una formulazione normativa che contraddica o renda meno precisa la versione dichiarata dall’impresa. Un riferimento non allineato può indebolire la riconducibilità tra rendicontazione verificata, periodo considerato e quadro applicato.
Il revisore dovrebbe svolgere il confronto prima dell’emissione della relazione, verificando che il paragrafo introduttivo identifichi la rendicontazione sottoposta ad attestazione in modo compatibile con la dichiarazione. Il riscontro deve comprendere anche il periodo di riferimento e il quadro normativo, elementi espressamente previsti dal decreto legislativo.
L’oggetto dell’attestazione deve restare identificabile in modo unitario nella dichiarazione e nella relazione. La corretta indicazione della versione ESRS contribuisce a rendere tale identificazione verificabile nel fascicolo e leggibile per i destinatari della rendicontazione.
Quattro controlli prima di emettere l’attestazione
Prima di emettere l’attestazione, il revisore dovrebbe svolgere un controllo mirato sull’identificazione della versione ESRS e sulla coerenza dei documenti che definiscono l’oggetto della verifica. L’obbligo di indicazione chiara riguarda gli esercizi iniziati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Il controllo può essere organizzato nei seguenti passaggi:
- verificare che la dichiarazione sulla sostenibilità indichi chiaramente la versione ESRS applicata per l’esercizio interessato;
- confrontare tale indicazione con la documentazione di predisposizione dell’informativa e, se rilevante, con il riferimento alla versione precedente richiamata dal regime transitorio;
- controllare che il paragrafo introduttivo della relazione di attestazione identifichi coerentemente la rendicontazione, il periodo di riferimento e il quadro normativo;
- documentare nel fascicolo di attestazione il collegamento tra la versione dichiarata dall’impresa e l’oggetto della verifica.
I passaggi non aggiungono un adempimento autonomo rispetto alla rendicontazione e all’attestazione. Servono a rendere dimostrabile che la versione dichiarata, il processo di predisposizione e la relazione del revisore si riferiscono al medesimo quadro.
La documentazione nel fascicolo dovrebbe consentire di individuare la formulazione contenuta nella dichiarazione e il relativo riscontro nella relazione. Ciò rende tracciabile la valutazione anche quando la società ha fatto ricorso al riferimento transitorio alla versione precedente.
La corretta impostazione consiste nell’identificare espressamente la versione ESRS adottata, collegarla alla documentazione di predisposizione e riportare un quadro coerente nella relazione di attestazione. Per gli esercizi interessati dal regolamento (UE) 2026/1563, il revisore dovrebbe acquisire e conservare nel fascicolo l’evidenza di questo allineamento prima dell’emissione della relazione.
Sources
- Regolamento delegato (UE) 2026/1563 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità (21 September 2026)
- Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda il posticipo della data di applicazione degli obblighi di informativa per determinate imprese (12 January 2026)
- Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 – Recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (10 September 2024)
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