L’abilitazione dei revisori alla rendicontazione di sostenibilità è uno dei temi che, più di altri, ha generato incertezza operativa negli ultimi mesi. Scadenze, requisiti formativi, tempistiche di iscrizione: elementi che, se letti in modo frammentato, rischiano di creare confusione sia tra i professionisti sia all’interno degli organi di controllo chiamati a vigilare sui processi di nomina.
Il chiarimento fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato nel dicembre 2025 interviene proprio su questo punto, con un messaggio che merita di essere letto con attenzione: la domanda di abilitazione può essere presentata anche dopo il 31 dicembre 2025, ma solo a precise condizioni. Non si tratta di una proroga generalizzata, né di un alleggerimento dei requisiti, bensì di una precisazione che aiuta a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è meramente procedurale.
Il punto di partenza resta invariato. Il D.Lgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva CSRD, impone a un numero crescente di imprese la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità e stabilisce che tale documento debba essere attestato da un revisore abilitato.
Questo principio non viene in alcun modo attenuato dal chiarimento del MEF. Al contrario, viene rafforzato sul piano sostanziale: ciò che conta non è tanto la data in cui si presenta l’istanza, quanto il fatto che il revisore possegga già le competenze richieste nel momento in cui si prepara ad assumere l’incarico.
Il chiarimento è netto e può essere riassunto così:
il revisore legale può presentare la domanda di abilitazione alla rendicontazione di sostenibilità anche dopo il 31 dicembre 2025, a condizione che:
- sia iscritto al Registro dei revisori legali entro il 1° gennaio 2026;
- abbia già maturato almeno cinque crediti formativi in ambito ESG entro il 31 dicembre 2025;
- tali crediti risultino nell’area riservata “formazione” sulla piattaforma del MEF.
La data del 31 dicembre, quindi, non è il termine ultimo per l’istanza, ma rappresenta il confine temporale entro cui devono essere già acquisiti i requisiti formativi.
Questo passaggio è fondamentale, perché sposta l’attenzione dalla burocrazia alla sostanza.
Il messaggio implicito del chiarimento è molto chiaro: la sostenibilità non si improvvisa. I cinque crediti ESG non sono un adempimento simbolico, ma il presupposto minimo per comprendere logiche, standard ESRS e perimetro dell’attestazione.
Un revisore che presenti l’istanza senza aver completato la formazione entro fine anno:
- non è in regola sotto il profilo sostanziale;
- non può considerarsi legittimato ad assumere incarichi;
- espone sé stesso e l’impresa a rischi professionali e disciplinari.
Per contro, chi ha già investito nella formazione può completare l’iter amministrativo anche successivamente, senza pregiudicare la propria posizione.Anche i collegi sindacali sono direttamente coinvolti in questa dinamica. Sempre più spesso, infatti, ai sindaci è richiesto di esprimere valutazioni sul conferimento degli incarichi di attestazione o di vigilare sulla correttezza delle procedure adottate dalla società.
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